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Direttiva 1999/44/CE sui beni di consumo:


DIRETTIVA 1999/44/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 25 maggio 1999
su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunit? europea, in particolare l'articolo 95,
vista la proposta della Commissione (vedi nota 1),
visto il parere del Comitato economico e sociale (nota 2),
deliberando conformemente alla procedura prevista dall'articolo 251 del trattato, visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 18 marzo 1999(nota 3),
(1) considerando che l'articolo 153, paragrafo 1 e 3, del trattato dispone che la Comunit? contribuisca al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori mediante misure adottate in applicazione dell'articolo 95;
(2) considerando che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale ? garantita la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali; che la libera circolazione delle merci riguarda non solo i contratti conclusi da persone nell'esercizio di un'attivit? professionale, ma anche i contratti conclusi da privati; che ci? implica che i consumatori che risiedono in uno Stato membro dovrebbero essere liberi di acquistare merci sul territorio di un altro Stato membro in base ad un livello minimo uniforme di norme eque che disciplinano la vendita dei beni di consumo;
(3) considerando che le legislazioni degli Stati membri riguardanti le vendite dei beni di consumo presentano numerose disparit?, con la conseguenza che i mercati nazionali relativi alla vendita di beni di consumo differiscono gli uni dagli altri e che possono verificarsi distorsioni della concorrenza fra i venditori;
(4) considerando che il consumatore che intende beneficiare dei vantaggi del grande mercato procurandosi beni in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede svolge un ruolo fondamentale nel completamento del mercato interno; che va impedita la ricostruzione artificiale di frontiere e la compartimentazione dei mercati; che le opportunit? per il consumatore risultano largamente accresciute grazie alle nuove tecnologie di comunicazione che permettono di avere un accesso agevole a sistemi di distribuzione di altri paesi membri o di paesi terzi; che, in mancanza di un'armonizzazione minima delle regole relative alla vendita di beni di consumo, lo sviluppo della vendita di beni mediante nuove tecnologie di comunicazione a distanza rischia di essere ostacolato;
(5) considerando che la creazione di una base legislativa minima comune in materia di diritto dei consumatori, applicabile a prescindere dal luogo di acquisto dei beni nella Comunit?, rafforzer? la fiducia dei consumatori e permetter? loro di trarre il massimo profitto dal mercato interno;
(6) considerando che le principali difficolt? incontrate dai consumatori e la principale fonte di conflitti con i venditori riguardano la non conformit? dei beni a quanto stabilito nel contratto; che ? quindi opportuno ravvicinare le legislazioni nazionali relative alla vendita dei beni di consumo per quanto riguarda tale aspetto, senza per? intervenire sulle disposizioni e i principi delle legislazioni nazionali relativi alla responsabilit? contrattuale ed extracontrattuale;
(7) considerando che i beni devono soprattutto essere conformi alle disposizioni contrattuali; che il principio di conformit? al contratto pu? essere considerato come una base comune alle varie tradizioni giuridiche nazionali; che, nell'ambito di determinate tradizioni giuridiche nazionali pu? non essere possibile affidarsi esclusivamente a detto principio al fine di garantire un livello minimo di protezione al consumatore; che, specialmente in presenza di siffatte tradizioni giuridiche, per garantire la protezione del consumatore possono essere di utilit? ulteriori disposizioni nazionali nell'ipotesi in cui le parti non abbiano concordato alcuna condizione contrattuale specifica ovvero abbiano stipulato condizioni contrattuali o accordi che, direttamente o indirettamente, limitano o escludono i diritti del consumatore e che nella misura in cui tali diritti derivano dalla presente direttiva, non vincolano il consumatore;
(8) considerando che per facilitare l'applicazione del principio di conformit? al contratto ? utile introdurre la presunzione relativa di conformit? al contratto riguardo alle situazioni pi? comuni; che la presunzione non restringe il principio della libert? contrattuale delle parti; che inoltre, in mancanza di clausole specifiche e in caso di applicazione della clausola minima gli elementi menzionati nella presunzione possono essere usati per determinare il difetto di conformit? dei beni rispetto al contratto; che la qualit? e le prestazioni che il consumatore pu? ragionevolmente attendersi dipenderanno tra l'altro dal fatto che il bene sia nuovo o usato; che gli elementi menzionati nella presunzione sono cumulativi; che se le circostanze del caso rendono un particolare elemento palesemente inappropriato restano tuttavia applicabili i restanti elementi della presunzione;
(9) considerando che il venditore deve essere il responsabile diretto nei confronti del consumatore della conformit? del bene al contratto; che tale ? la soluzione tradizionalmente adottata negli ordinamenti giuridici degli Stati membri; che il venditore deve tuttavia poter agire, come previsto dalla legislazione nazionale, contro il produttore, un precedente venditore nella stessa catena contrattuale o qualsiasi altro intermediario, a meno che non abbia rinunciato al suo diritto; che la presente direttiva non incide sul principio dell'autonomia contrattuale nei rapporti tra il venditore, il produttore, un precedente venditore o qualsiasi altro intermediario; che le norme che individuano i soggetti passivi e le modalit? d'azione del venditore devono essere stabilite dal diritto nazionale;
(10) considerando che, in caso di non conformit? dei beni al contratto, ? opportuno riconoscere al consumatore il diritto di ottenere il ripristino gratuito di tale conformit?, mediante riparazione o sostituzione a scelta, o, in mancanza di ci?, una riduzione di prezzo o la risoluzione del contratto;
(11) considerando che il consumatore pu? in primo luogo chiedere al venditore di riparare il bene o di sostituirlo salvo che tali rimedi risultino impossibili o sproporzionati; che deve essere stabilito obiettivamente se un rimedio ? sproporzionato; che un rimedio sarebbe sproporzionato se imponesse costi irragionevoli rispetto a un altro rimedio; che per stabilire che i costi sono irragionevoli bisogna che i costi di un rimedio siano notevolmente pi? elevati di quelli dell'altro rimedio;
(12) considerando che, nel caso di un difetto di conformit?, il venditore pu? sempre offrire al consumatore, a titolo di composizione, qualsiasi rimedio disponibile; che spetta al consumatore decidere se accettare o respingere la proposta;
(13) considerando che, al fine di consentire ai consumatori di trarre vantaggio dal mercato interno e di acquistare beni di consumo in un altro Stato membro, occorre raccomandare che, nell'interesse dei consumatori, i produttori di beni di consumo commercializzati in pi? Stati membri alleghino al prodotto un elenco recante almeno un indirizzo di contatto in ciascuno Stato membro dove il prodotto ? commercializzato;
(14) considerando che i riferimenti al momento della consegna non implicano che gli Stati membri debbano modificare le proprie norme sul trasferimento del rischio;
(15) considerando che gli Stati membri possono prevedere che il rimborso al consumatore pu? essere ridotto, in considerazione dell'uso che quest'ultimo ha fatto del bene dal momento della consegna; che gli accordi dettagliati con i quali pu? essere disciplinata la risoluzione del contratto devono essere stabiliti dalla legislazione nazionale;
(16) considerando che la particolare natura dei beni usati ne rende generalmente impossibile la sostituzione; che pertanto, nel caso di siffatti beni, il diritto del consumatore alla sostituzione non ? in genere esperibile; che per tali beni gli Stati membri possono consentire alle parti di convenire un periodo di responsabilit? abbreviato;
(17) considerando che ? opportuno limitare il periodo in cui il venditore ? responsabile del difetto di conformit? esistente al momento della consegna del bene; che gli Stati membri possono anche prevedere un termine di prescrizione entro il quale i consumatori possono esercitare i propri diritti, sempre che tale termine non intervenga prima di due anni dalla data della consegna; che qualora, ai sensi della legislazione nazionale, la decorrenza del termine non coincida con il momento della consegna del bene, la durata complessiva della prescrizione prevista dalla legislazione nazionale non pu? essere inferiore ai due anni a decorrere dal momento della consegna;
(18) considerando che gli Stati membri possono prevedere, ove applicabile e secondo la loro legislazione nazionale che, in caso di riparazione o sostituzione del bene o di negoziazione tra il consumatore e il venditore ai fini di una composizione amichevole, il termine entro il quale qualsiasi difetto di conformit? deve manifestarsi e la prescrizione siano sospesi o interrotti;
(19) considerando che gli Stati membri dovrebbero poter stabilire un termine entro il quale il consumatore ha l'onere di denunciare al venditore eventuali difetti di conformit?; che gli Stati membri possono garantire un pi? elevato livello di tutela del consumatore non introducendo siffatto onere; che ? comunque opportuno che tutti i consumatori comunitari dispongano di un termine di almeno due mesi per denunciare al venditore l'esistenza di un difetto di conformit?;
(20) considerando che gli Stati membri dovrebbero evitare che tale termine pregiudichi i consumatori che effettuano acquisti transfrontalieri; che ogni Stato membro deve informare la Commissione in merito all'attuazione da esso data a tale disposizione; che ? opportuno che la Commissione controlli l'effetto della diversa attuazione di tale disposizione sui consumatori e sul mercato interno; che le informazioni riguardanti l'attuazione di tale disposizione da parte di uno Stato membro devono essere disponibili per gli altri Stati membri, per i consumatori e le organizzazioni di consumatori di tutta la Comunit?; che occorre pertanto pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle Comunit? europee una sintesi della situazione di tutti gli Stati membri;
(21) considerando che ? prassi corrente, per quanto riguarda alcune categorie di beni, che i venditori e i produttori offrano garanzie sui beni contro qualsiasi difetto che dovesse manifestarsi entro un certo termine; che tale prassi pu? contribuire ad una maggiore concorrenza nell'ambito del mercato; che siffatte garanzie, pur essendo legittimi strumenti di marketing, non dovrebbero indurre in errore il consumatore; che al fine di evitare che i consumatori siano indotti in errore, le garanzie dovrebbero contenere determinate informazioni, tra cui la dichiarazione che la garanzia lascia impregiudicati i diritti del consumatore previsti dalla legge;
(22) considerando che le parti non possono, di comune accordo, limitare o escludere i diritti del consumatore, poich? altrimenti verrebbe meno la tutela giuridica garantita; che questo principio dovrebbe applicarsi anche a clausole che presumono che il consumatore era a conoscenza di tutti i difetti di conformit? dei beni di consumo esistenti al momento della conclusione del contratto; che la tutela concessa ai consumatori a norma della presente direttiva non dovrebbe essere ridotta a motivo del fatto che come legge del contratto ? stata scelta la legge di uno Stato non membro;
(23) considerando che dalla legislazione e dalla giurisprudenza in tale settore emerge, nei diversi Stati membri, la crescente esigenza di garantire ai consumatori un livello di tutela elevato; che alla luce di tale tendenza nonch? dell'esperienza acquisita nell'attuazione della presente direttiva potr? rivelarsi necessario prevedere un'armonizzazione ulteriore, segnatamente prevedendo una responsabilit? diretta del produttore per quanto riguarda i difetti ad esso imputabili;
(24) considerando che occorre permettere agli Stati membri di adottare o mantenere in vigore, nel settore disciplinato dalla presente direttiva, disposizioni pi? rigorose al fine di garantire un livello di tutela dei consumatori ancora pi? elevato;
(25) considerando che conformemente alla raccomandazione della Commissione del 30 marzo 1998 sui principi applicabili agli organi responsabili per la composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo (nota 4) gli Stati membri possono creare organismi che assicurino l'imparzialit? e l'efficienza della gestione dei ricorsi in un contesto nazionale e transfrontaliero e che i consumatori possono utilizzare come mediatori;
(26) considerando che allo scopo di tutelare gli interessi collettivi dei consumatori conviene aggiungere la presente direttiva all'elenco di direttive contenuto nell'allegato alla direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (nota 5),
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1
Campo d'applicazione e definizioni
1. La presente direttiva ha per oggetto il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative a taluni aspetti della vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo, al fine di garantire un livello minimo uniforme di tutela dei consumatori nel quadro del mercato interno.
2. Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) consumatore: qualsiasi persona fisica che, nei contratti soggetti alla presente direttiva, agisce per fini che non rientrano nell'ambito della sua attivit? commerciale o professionale;
b.) beni di consumo: qualsiasi bene mobile materiale tranne:
- i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalit? dalle autorit? giudiziarie;
- l'acqua ed il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantit? determinata;
- l'energia elettrica;
c) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica che in base a un contratto vende beni di consumo nell'ambito della propria attivit? commerciale o professionale;
d) produttore: il fabbricante di un bene di consumo, l'importatore del bene di consumo nel territorio della Comunit? europea o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene di consumo il suo nome, marchio o altro segno distintivo;
e) garanzia: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicit?;
f) riparazione: nel caso di difetto di conformit?, il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita.
3. Gli Stati membri possono stabilire che nei "beni di consumo" non sono inclusi beni usati, venduti in un'asta alla quale il consumatore abbia la possibilit? di assistere personalmente.
4. Ai fini della presente direttiva sono considerati contratti di vendita anche i contratti di fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre.

Articolo 2
Conformit? al contratto
1. Il venditore deve consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.
2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se:
a) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualit? del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
b.) sono idonei ad ogni uso speciale voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato;
c) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
d) presentano la qualit? e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore pu? ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo rappresentante, in particolare nella pubblicit? o sull'etichettatura.
3. Non vi ? difetto di conformit? ai sensi del presente articolo se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva ragionevolmente ignorarlo, o se il difetto di conformit? trova la sua origine in materiali forniti dal consumatore.
4. Il venditore non ? vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al paragrafo 2, lettera d), quando:
- dimostra che non era a conoscenza e non poteva ragionevolmente essere a conoscenza della dichiarazione;
- dimostra che la dichiarazione ? stata corretta entro il momento della conclusione del contratto, oppure
- dimostra che la decisione di acquistare il bene di consumo non ha potuto essere influenzata dalla dichiarazione.
5. Il difetto di conformit? che deriva dall'imperfetta installazione del bene di consumo ? equiparato al difetto di conformit? del bene quando l'installazione fa parte del contratto di vendita del bene ed ? stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilit?. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere istallato dal consumatore, sia istallato dal consumatore in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di istallazione.

Articolo 3
Diritti del consumatore
1. Il venditore risponde al consumatore di qualsiasi difetto di conformit? esistente al momento della consegna del bene.
2. In caso di difetto di conformit?, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese della conformit? del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma del paragrafo 3, o ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto relativo a tale bene, conformemente ai paragrafi 5 e 6.
3. In primo luogo il consumatore pu? chiedere al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che ci? sia impossibile o sproporzionato.
Un rimedio ? da considerare sproporzionato se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro rimedio, tenendo conto:
- del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformit?;
- dell'entit? del difetto di conformit?, e
- dell'eventualit? che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un lasso di tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti per il consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha voluto il bene.
4. L'espressione "senza spese" nei paragrafi 2 e 3 si riferisce ai costi necessari per rendere conformi i beni, in particolar modo con riferimento alle spese di spedizione e per la mano d'opera e i materiali.
5. Il consumatore pu? chiedere una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto:
- se il consumatore non ha diritto n? alla ripartizione n? alla sostituzione o
- se il venditore non ha esperito il rimedio entro un periodo ragionevole ovvero
- se il venditore non ha esperito il rimedio senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
6. Un difetto di conformit? minore non conferisce al consumatore il diritto di chiedere la risoluzione del contratto.

Articolo 4
Diritto di regresso
Quando ? determinata la responsabilit? del venditore finale nei confronti del consumatore a seguito di un difetto di conformit? risultante da un'azione o da un'omissione del produttore, di un precedente venditore nella stessa catena contrattuale o di qualsiasi altro intermediario, il venditore finale ha diritto di agire nei confronti della persona o delle persone responsabili, nel rapporto contrattuale. La legge nazionale individua il soggetto o i soggetti nei cui confronti il venditore finale ha diritto di agire, nonch? le relative azioni e modalit? di esercizio.

Articolo 5
Termini
1. Il venditore ? responsabile, a norma dell'articolo 3, quando il difetto di conformit? si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene. Se, a norma della legislazione nazionale, i diritti previsti all'articolo 3, paragrafo 2, sono soggetti a prescrizione, questa non pu? intervenire prima di due anni dalla data della consegna.
2. Gli Stati membri possono prevedere che grava sul consumatore, per esercitare i suoi diritti, l'onere di denunciare al venditore il difetto di conformit? entro il termine di due mesi dalla data in cui ha constatato siffatto difetto.
Gli Stati membri devono informare la Commissione in merito all'attuazione della presente disposizione. La Commissione controlla l'effetto sui consumatori e sul mercato interno dell'esistenza di tale possibilit? per gli Stati membri.
Entro il 7 gennaio 2003 la Commissione elabora una relazione sulla diversa attuazione della presente disposizione da parte degli Stati membri. Tale relazione ? pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunit? europee.
3. Fino a prova contraria, si presume che i difetti di conformit? che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero gi? a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformit?.

Articolo 6
Garanzie
1. Una garanzia deve vincolare giuridicamente la persona che la offre secondo le modalit? stabilite nella dichiarazione di garanzia e nella relativa pubblicit?.
2. La garanzia deve:
- indicare che il consumatore ? titolare di diritti secondo la legislazione nazionale applicabile disciplinante la vendita dei beni di consumo e specificare che la garanzia lascia impregiudicati tali diritti;
- indicare in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, segnatamente la durata e l'estensione territoriale della garanzia, nonch? il nome e l'indirizzo di chi la presta.
3. A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo, a sua disposizione e a lui accessibile.
4. Lo Stato membro in cui il bene di consumo ? commercializzato pu?, nel rispetto delle regole del trattato, imporre nel proprio territorio che la garanzia sia redatta in una o pi? lingue da esso fissate tra le lingue ufficiali della Comunit?.
5. Una garanzia che non risponda ai requisiti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 rimane comunque valida e il consumatore pu? continuare ad avvalersene e esigerne l'applicazione.

Articolo 7
Carattere imperativo delle disposizioni
1. Come previsto dalla legislazione nazionale, le clausole contrattuali o gli accordi conclusi con il venditore, prima che gli sia stato notificato il difetto di conformit? e che escludono o limitano, direttamente o indirettamente, i diritti derivanti dalla presente direttiva, non vincolano il consumatore.
Gli Stati membri possono prevedere che, nel caso di beni usati, il venditore e il consumatore possano concordare condizioni contrattuali o accordi che impegnino la responsabilit? del venditore per un periodo di tempo inferiore a quello di cui all'articolo 5, paragrafo 1. Tale periodo abbreviato non pu? essere inferiore ad un anno.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinch? il consumatore non sia privato della protezione derivante dalla presente direttiva qualora sia stata scelta come legge applicabile al contratto la legge di uno Stato non membro e tale contratto presenti uno stretto collegamento col territorio di uno Stato membro.

Articolo 8
Diritto nazionale e protezione minima
1. L'esercizio dei diritti riconosciuti dalla presente direttiva lascia impregiudicato l'esercizio di altri diritti di cui il consumatore pu? avvalersi in forza delle norme nazionali relative alla responsabilit? contrattuale o extracontrattuale.
2. Gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore, nel settore disciplinato dalla presente direttiva, disposizioni pi? rigorose, compatibili con il trattato, per garantire un livello pi? elevato di tutela del consumatore.

Articolo 9
Gli Stati membri adottano misure appropriate per informare il consumatore sulle disposizioni di diritto interno emanate in trasposizione della presente direttiva e incoraggiano, se del caso, le organizzazioni professionali a informare il consumatore in merito ai suoi diritti.

Articolo 10
L'allegato alla direttiva 98/27/CE ? completato come segue: "10. Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12)."

Articolo 11
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o gennaio 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un tale riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalit? di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 12
Riesame
Entro il 7 luglio 2006 la Commissione riesamina l'applicazione della presente direttiva e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione esamina tra l'altro l'opportunit? di prevedere la responsabilit? diretta del produttore e, se del caso, ? accompagnata da proposte.

Articolo 13
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunit? europee.

Articolo 14
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, add? 25 maggio 1999.

Per il Parlamento europeo
Il Presidente
J. M. GIL-ROBLES

Per il Consiglio
Il Presidente
H. EICHEL

Note
(1) GU C 307 del 16.10.96, pag. 8 e GU C 148 del 14.5.1998, pag. 12.
(2) GU C 66 del 3.3.1997, pag. 5.
(3) Parere del Parlamento europeo del 10 marzo 1998 (GU C 104 del 6.4.1998, pag. 30), posizione comune del Consiglio del 24 settembre 1998 (GU C 333 del 30.10.1998, pag. 46) e decisione del Parlamento europeo del 17 dicembre 1998 (GU C 98 del 9.4.1999, pag. 226). Decisione del Parlamento europeo del 5 maggio 1999. Decisione del Consiglio del 17 maggio 1999.
(4) GU L 115 del 17.4.1998, pag. 31.
(5) GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 51.


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